Art. 5.
(Agente di spettacolo).

      1. È agente di spettacolo il soggetto che, in forza di un contratto di mandato scritto, rappresenta attori, musicisti, artisti, esecutori e interpreti, singolarmente o in gruppi costituiti per la realizzazione di specifici spettacoli nei confronti di privati, società ed enti lirici, concertistici, discografici, radiofonici, televisivi, cinematografici, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, allo scopo di:

          a) promuovere, negoziare e definire, in nome del rappresentato, la prestazione, i luoghi d'esecuzione, il periodo di scrittura, le modalità pratico-organizzative dell'esecuzione e le relative condizioni economiche;

          b) predisporre la stesura del foglio d'ingaggio ed eventualmente sottoscriverlo in nome e per conto del rappresentato, previo specifico mandato;

          c) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale, assistenziale e assicurativa, relativi o conseguenti il contratto di prestazione artistica;

          d) ricevere comunicazioni, ivi compresa la corrispondenza previo specifico

 

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mandato, riguardanti le prestazioni oggetto del contratto di incarico;

          e) provvedere a quanto necessario per la promozione e la gestione degli affari inerenti l'attività professionale del rappresentato, sia singolo sia costituito in gruppo.